NOTAI SUI DIRITTI REALI NON RINNOVATI
Ipoteca scaduta
per sempre
di Valerio Stroppa
Nessuna «resurrezione» per le ipoteche scadute e non rinnovate entro i 20 anni. Consentire ai creditori di far rivivere i diritti reali di garanzia con efficacia retroattiva, mantenendone peraltro lo stesso grado originario, si porrebbe in contrasto con i principi generali dell’ordinamento. Inoltre ciò renderebbe lunghe ed estenuanti le ricerche nei registri immobiliari e, in definitiva, comporterebbe una stretta nel credito bancario. Gli istituti, infatti, si ritroverebbero «esposti all’infinito all’eventualità di una rinnovazione di una precedente ipoteca fondiaria anche dopo la scadenza del termine ventennale». È quanto evidenzia lo studio n. 214/2018/C del Consiglio nazionale del notariato, che affronta la questione della rinnovabilità dell’ipoteca come eccezione al principio di cui all’articolo 2847 del codice civile.
Tale norma stabilisce che l’ipoteca conserva il suo effetto per 20 anni dalla sua iscrizione. L’effetto cessa se l’iscrizione «non è rinnovata prima che scada detto termine». Alcune pronunce della giurisprudenza di merito, tuttavia, hanno ammesso la rinnovabilità ex post delle ipoteche fondiarie, anche una volta che queste si erano estinte dopo il decorso dei 20 anni.
La problematica, rileva il Cnn, non si pone per i mutui stipulati dal 1994 in avanti, ossia dall’entrata in vigore del Testo unico bancario (dlgs n. 385/1993). Qualche dubbio, invece, interessa le ipoteche iscritte precedentemente, alla luce delle disposizioni contenute nella legge n. 7/1976 e n. 175/1991 (poi abrogate dal Tub). Dopo aver ricostruito l’intero quadro normativo, il Notariato conclude però che tali provvedimenti «non hanno mai previsto a favore del creditore fondiario un’espressa deroga all’art. 2847 c.c.». La tesi secondo cui il creditore conserverebbe comunque il grado dell’iscrizione originaria anche nel caso di rinnovazione tardiva «non può trovare fondamento nel solo inciso letterale che consente al creditore di conseguire la rinnovazione “in ogni tempo” e, quindi anche oltre il termine di efficacia ventennale», chiosa lo studio.
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